I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticita' del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Testo vigente dal 18 dicembre 1991
