Delegificazione e testi unici di norme

Art. 2 — Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale

All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";
  • b)al comma 4, la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla seguente: "quindicesimo";
  • c)al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti: "g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
  • g-septies)adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";
  • d)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione". Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
  • a)eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
  • b)riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".

Testo vigente dal 9 marzo 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 183/2004

    Altra decisione
    22 giugno 2004

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'allegato 1, numero 96), della medesima legge n. 59 del 1997, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione; nonché b) dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sollevate in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alla riproposizione delle suesposte questioni di legittimità, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2003, n. 229, il cui art. 1, comma 1, ha disposto una radicale modificazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, cioè a dire la prima delle due norme impugnate; compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quò e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante. – Precedenti provvedimenti di restituzione atti in relazione alla medesima questione sono stati disposti con le richiamate ordinanze n. 77/2001 e n. 144/2002.

    Art. 117 cost. · Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50~art2 · fonte su Normattiva