La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
  • b)all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
  • c)all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
  • d)all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
  • e)nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
  • f)al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";
  • g)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229));
  • h)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229));
  • i)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229));
  • l)dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente: "98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia: legge 25 gennaio 1994, n. 82; decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";
  • m)al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie". All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
  • b)il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
  • c)all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
  • d)all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici";
  • e)all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:";
  • f)all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
  • g)l'articolo 8 e' abrogato;
  • h)all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;
  • i)all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
  • l)il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti: decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; legge 13 maggio 1997, n. 132; legge 8 luglio 1998, n. 222".
  • m)al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
  • n)all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
  • o)dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti: "7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
  • 7-ter)Debito pubblico.
  • 7-quater)Appalti pubblici di beni, servizi e forniture". All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni". Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
  • a)le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
  • b)le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/2005

    Questione infondata
    4 maggio 2005

    Ai fini del riordino e dell’armonizzazione delle norme legislative e regolamentari nelle materie elencate dalle leggi annuali di semplificazione, non occorrono i criteri direttivi di merito specifici per ciascuna materia delegata, come, peraltro, la giurisprudenza costituzionale ha recentemente affermato, poiché i limiti di intervento del Governo nell’attuazione dell’opera di riordino della disciplina esistente sono fissati dal legislatore delegante attraverso principi e criteri direttivi, che, nella specie, sono rinvenibili nell’elenco del comma 2 della norma censurata, anche mediante il rinvio ai criteri fissati dall’art. 20 della legge n. 59 del 1997 . Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, censurata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella parte in cui non detta i criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate. - Sentenza citata n. 52/2005.

    Art. 264 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizi…

    Art. 76 cost. · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 1 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 376/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    La questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 deve essere decisa avendo riguardo esclusivamente alle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nel testo anteriore alla riforma recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e ciò in quanto essa è stata sollevata con ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima legge. Nella specie, pur non ponendosi il problema della compatibilità della legge impugnata con il sistema cui ha dato vita il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione - che ha posto su basi rinnovate il riparto di competenze normative e regolamentari tra Stato e Regioni - è evidente che la sorte dei regolamenti legittimamente emanati, prima della riforma, in base alla legge impugnata, discende dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema, mentre non mancherebbero gli strumenti processuali per censurare eventuali nuove manifestazioni di potestà regolamentare statale, ritenute in contrasto con le attribuzioni ora spettanti alle regioni, aprendo così anche la strada ad una valutazione della ulteriore applicabilità e della compatibilità della legge in esame nel nuovo quadro costituzionale. - Cfr., sul principio di continuità, la citata sentenza n. 13/1974.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 cost. · Art. 70 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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