Articolo abrogato dalla l. 10 novembre 2025, n. 167.
Abrogato dal 29 novembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 10 novembre 2025, n. 167.
Abrogato dal 29 novembre 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'allegato 1, numero 96), della medesima legge n. 59 del 1997, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione; nonché b) dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sollevate in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alla riproposizione delle suesposte questioni di legittimità, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2003, n. 229, il cui art. 1, comma 1, ha disposto una radicale modificazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, cioè a dire la prima delle due norme impugnate; compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quò e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante. – Precedenti provvedimenti di restituzione atti in relazione alla medesima questione sono stati disposti con le richiamate ordinanze n. 77/2001 e n. 144/2002.
Art. 117 cost. · Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 118 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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9 versioni dal 1997
urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20 · fonte su Normattiva