Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

  • a)le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;
  • b)le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;
  • c)le modalita' per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
  • d)le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'articolo 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;
  • e)le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;
  • f)la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2;
  • g)le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1;
  • h)le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 23 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art12 · fonte su Normattiva