Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini, da cui provengono le cosce fresche di cui all'articolo 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualita' del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'. L'allevatore e' tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformita' dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Testo vigente dal 23 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art3 · fonte su Normattiva