Art. 23 — Norme di esecuzione
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita' sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:
- a)le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;
- b)le fasi di produzione e le modalita' di lavorazione del prosciutto di Parma, atti a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;
- c)la determinazione e le modalita' dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente articolo 6;
- d)le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;
- e)le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;
- f)le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente articolo 11 ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;
- g)la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente articolo 11, comma 2;
- h)le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 12, comma 1;
- i)le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Testo vigente dal 20 febbraio 1990
