Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1950 al 1 dicembre 1954. 255 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E' conferita delega al Governo di emanare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione e corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero, in quanto il diritto a tale indennizzo sia loro riconosciuto dal Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, o da altri accordi internazionali, connessi col Trattato stesso, osservando i seguenti principi:

tolto: 1) l'ammontare degli indennizzi non potra' in alcun caso superare il valore attribuito in sede internazionale ai beni, diritti ed interessi italiani per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace;

tolto: 2) in caso di valutazione forfetaria di tutti o parte dei beni, diritti ed interessi italiani, le Commissioni di cui al seguente n. 3) stabiliranno il valore dei singoli beni, diritti ed interessi in base agli elementi accertati dalle competenti Amministrazioni ed a quelli forniti dai titolari e liquideranno l'indennizzo tenuto conto, nei limite massimo stabilito al precedente n. 1), delle valutazioni forfetarie stabilite negli accordi conclusi con gli Stati interessati;

tolto: 3) salvo che non sia diversamente stabilito dai relativi accordi internazionali, la determinazione dell'indennizzo dovra' essere effettuata da apposite Commissioni amministrative, nominate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri, presiedute ciascuna da un magistrato di grado non inferiore al terzo, e delle quali, in ogni caso, dovranno far parte almeno due rappresentanti dei privati cittadini interessati, designati dalla Presidenza, del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero degli affari esteri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1954, N. 1050

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-04;590~art2 · fonte del testo