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In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, e' ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonche' dei preparati sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.

Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;536~art1 · fonte del testo