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Il diritto di monopolio previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, e' soppresso. La minore entrata, valutata in circa 30 milioni annui, sara' compensata con l'aumento del prezzo di vendita dei preparati di chinino dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;536~art2 · fonte del testo