In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

  • a)per l'indennita speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ L. 40.000.000
  • b)per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ " 60.000.000
  • c)per spese per trasferte e rimborso spese di tras- porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del- la forza pubblica per servizio fuori di residenza - Indennita di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza - Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000

Testo vigente dal 13 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;129~artunico · fonte del testo