In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, e' consentito, dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953, il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52, e successivo, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

  • a)per l'assistenza estiva ed inver- nale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei Isti- tuti, Enti, Associazioni e Comitati:
  • 1)aperture di credito a favore dei prefetti di Roma, Milano e Napoli...... L. 200.000.000 2) aperture di credito a favore di altri funzionari delegati.............. " 100.000.000 b) per la istituzione e mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi - Spese per la relativa smobi- litazione - Mense e buoni pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed al decreto legislativo luogotenen- ziale 28 settembre 1945 n. 646......... " 50.000.000 c) per l'assistenza sanitaria e far- maceutica (non rientrante nella compe- tenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646.................................... " 15.000.000 d) per rette relative a ricovero in istituti dei minorenni appartenenti al- le categorie di cui all'art. 1 del de- creto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646................. " 50.000.000 e) per sussidi in denaro per l'assi- stenza esclusa quella nel campo del- l'istruzione e nel campo dell'avviamen- to ed addestramento professionale alle persone disoccupate e bisognose indica- te dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionie- ri di guerra........................... L. 25.000.000 f) per l'assistenza in natura da ef- fettuarsi mediante distribuzione di in- dumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e di- stribuzione............................ " 15.000.000 g) per la maggiorazione sul tratta- mento assistenziale complessivo a favo- re degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.................. " 100.000.000

Testo vigente dal 3 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;691~art2 · fonte del testo