Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.
Testo vigente dal 24 gennaio 1952
