Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.

Testo vigente dal 24 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-14;1597~artunico · fonte del testo