Autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura
Art. 1
E' autorizzata la spesa di 8 miliardi cosi' ripartiti:
- a)lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31;
- b)lire 1300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e antigrandine;
- c)lire 400 milioni per spese e contributi per la istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;
- d)lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
- e)lire 800 milioni per l'incremento delle attivita' di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanicoagraria;
- f)lire 600 milioni, per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale;
- g)lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.
Testo vigente dal 16 gennaio 1951
