E' autorizzata la spesa di 8 miliardi cosi' ripartiti:

  • a)lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31;
  • b)lire 1300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e antigrandine;
  • c)lire 400 milioni per spese e contributi per la istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;
  • d)lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
  • e)lire 800 milioni per l'incremento delle attivita' di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanicoagraria;
  • f)lire 600 milioni, per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale;
  • g)lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.

Testo vigente dal 16 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-09;1087~art1 · fonte del testo