Nelle ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, quale modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, e di cui al quarto e al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, l'autorita' amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta e' l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata.

Testo vigente dal 22 luglio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-13;354~art2 · fonte su Normattiva