Nelle ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, quale modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, e di cui al quarto e al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, l'autorita' amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta e' l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata.
Testo vigente dal 22 luglio 1985
