COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471. All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.)) COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

Testo in vigore dal 15 aprile 2000 al 1 gennaio 2027

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 287/1990

    Questione infondata
    14 giugno 1990

    La irrogazione delle pene pecuniarie in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale, pur costituendo il presupposto necessario per la sospensione della licenza, è ormai divenuta inoppugnabile in sede di irrogazione di questa ulteriore misura. Perciò, attenendo al primo dei suddetti procedimenti, la questione di legittimità costituzionale in cui si contesti la mancata previsione - a differenza da quanto prescritto dalla disciplina relativa alla ricevuta fiscale - di una autonoma sanzione a carico del destinatario, non può essere sollevata in un giudizio vertente (come nel caso di specie) sulla sospensione della licenza. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 2 legge 26 gennaio 1983, n. 18, in parte qua).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~art2 · fonte su Normattiva