Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello scontrino fiscale, per la mancata installazione degli apparecchi misuratori di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, e per l'uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983, non si applicano ai soggetti che, pur avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause imputabili alle ditte fornitrici. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle violazioni commesse fino al 31 maggio 1984. Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Testo vigente dal 22 luglio 1985
