Alla copertura delle spese previste dalla presente legge il Ministero degli affari esteri fara' fronte, d'intesa col Ministero del tesoro, con la somma di lire egiziane 150.000 di cui al precedente art. 1 e che trovasi depositata presso il Consolato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto.

Testo vigente dal 11 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-06;42~art3 · fonte del testo