E' in facolta' del Ministero del tesoro, di effettuare pagamenti anche in Egitto in valuta egiziana agli aventi diritto residenti all'estero che ne abbiano fatto esplicita richiesta. In caso contrario i pagamenti verranno eseguiti in lire italiane con le modalita' previste nei precedenti articoli 9 e 10 e secondo la procedura ordinaria, presso l'Istituto di credito nel territorio nazionale indicato dagli aventi diritto. Per i pagamenti da farsi all'estero ai sensi del primo comma dell'art. 1 l'Amministrazione del tesoro interessata richiede al contabile del Portafoglio, che provvede ad acquistarla e trasferirla in Egitto nelle consuete forme regolamentari, la valuta occorrente per effettuare i pagamenti. Le somme cosi' trasferite sono accreditate in apposito conto corrente da istituirsi presso il Banco italoegiziano, intestato all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo. Nello stesso conto corrente sono accreditate anche le somme consegnate dalle autorita' egiziane in conto residui della gestione di sequestro. L'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo effettua le liquidazioni in favore degli aventi diritto che abbiano chiesto il pagamento in Egitto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 con ordine di pagamento sul conto corrente istituito presso il Banco italo-egiziano. Ai fini del computo delle anticipazioni o di acconti di cui al precedente art. 9, il cambio da applicare per la conversione delle lire italiane in valuta egiziana e' quello stabilito dal primo comma dell'art. 10 della presente legge. Alla fine di ogni mese il Banco italo-egiziano deve consegnare all'incaricato del Tesoro un elenco in triplice copia dei pagamenti effettuati in base agli ordini emessi. Due copie di tale elenco devono essere trasmesse dall'incaricato del Tesoro all'Amministrazione centrale interessata. I diritti di commissione spettanti al Banco italoegiziano per le operazioni effettuate, sono a carico del Tesoro e sono riportati nel rendiconto di cui al successivo art. 12. Sono convalidati i pagamenti eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con le disponibilita' gia' esistenti e purche' siano, in ogni caso, conformi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-29;21~art11 · fonte del testo