Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente art. 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, sono soggette a rendiconto da parte di quest'ultimo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Ad accreditamento effettuato, l'Amministrazione del tesoro richiedente provvede a rimborsare il contabile del Portafoglio del controvalore in lire italiane riferentesi al costo delle operazioni, mediante ordinativi diretti intestati all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, e per esso al contabile del Portafoglio che ha anticipato le somme per l'acquisto della valuta egiziana, con formula di commutazione degli ordinativi stessi in quietanza di fondi somministrati, ai sensi dell'art. 543 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-29;21~art12 · fonte del testo