Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente art. 1 e' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, l'ulteriore spesa di lire 1.100.000.000.
Testo vigente dal 8 maggio 1950
