Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1997 al 15 giugno 2016. Leggi il testo vigente →
Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
- a)nomina dei Sottosegretari di Stato;
- b)nomina dei commissari straordinari del Governo;
- c)nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d)approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
- e)nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- f)nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
- g)nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
- h)nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
- i)nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
- l)destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
- m)destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
- n)nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
- o)nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;
- p)nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;
- q)nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
- r)nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
- s)nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
- t)nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- u)nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
- v)prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
- z)scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
- aa)concessione della cittadinanza italiana;
- bb)decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- cc)provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
- dd)conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
- ee)concessione del titolo di citta';
- ff)atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
- gg)atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
- hh)(( LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59));
- ii)tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.
Testo in vigore dal 1 aprile 1997 al 15 giugno 2016
