Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri puŸ provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

  • a)l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  • b)l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
  • c)l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano"; 6
  • d)l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
  • e)l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

6

La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (in G.U. 1a s.s. 16/12/1998, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 5, lettera c).

Testo vigente dal 17 dicembre 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 408/1998

    Ha colpito questo articolo
    14 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione siciliana, in riferimento agli stessi articoli evocati dalla Regione Puglia, ed inoltre agli artt. 3, 92, 95 e 114 Cost., nonché agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto speciale, per la violazione - dedotta da entrambe - del principio di legalità sostanziale, riguardo alle disposizioni - concernenti l'attività di indirizzo e coordinamento - contenute nell'art. 8 - eccettuato il comma 5, lett. c) - della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedenti che gli atti di indirizzo sono adottati previa intesa con la conferenza Stato-Regioni; che, quando l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, sono adottati con delibera del Consiglio dei ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e che in caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza previa intesa, ma in tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti alla conferenza 'a posteriorì, e il Governo è tenuto a riesaminare quelli sui quali sia stato espresso parere negativo. Tali disposizioni - come già, in passato, quelle contenute in altre leggi, alcune delle quali sono state abrogate dallo stesso art. 8 - hanno un carattere generale e una portata meramente procedurale, e come tali non valgono da sole, a rendere possibile, da parte del Governo, l'emanazione di atti di esercizio della funzione di indirizzo, giacché a tal fine è pur sempre necessaria la presenza di norme legislative che tale esercizio fondino e sostanzialmente delimitino, indicando l'oggetto dei singoli atti e dettando criteri sufficienti a indirizzarne a loro volta il contenuto, sicché, nel caso, il principio di legalità non può in alcun modo ritenersi leso. - Cfr. S. nn. 150/1982, 338/1989, 359/1991, 124/1994 e 18/1997. red.: S. Pomodoro

    Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art8 · fonte su Normattiva