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I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente articolo 2, possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 7 della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente riduzione dell'orario di lavoro del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in modo da assicurare l'effettivo impiego del personale occorrente alle scadenze stabilite dalla legge stessa.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1041~art3 · fonte del testo