Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'onere derivante dalla presente legge, valutato in dieci miliardi per il 1969, in venti miliardi per il 1970, in ventotto miliardi per il 1971 e in quarantacinque miliardi per il 1972 e per gli anni successivi, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi esercizi. L'onere relativo all'anno 1969 sara' portato in aumento dell'importo del disavanzo di gestione dell'Azienda per lo stesso anno e alla sua copertura si provvede con le operazioni di prestito previste dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-08-13;591~art7 · fonte del testo