Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere di lire 40.289.866 derivante dall'applicazione della presente legge a tutto il 31 dicembre 1951 si fara' fronte per lire 40.000.000 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 289.866, con le somme iscritte al capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo concernente i "contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392".

Testo vigente dal 11 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-01;1908~art8 · fonte del testo