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Con le stesse norme di cui all'articolo 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61. Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei trenta giorni successivi. Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1527~art3 · fonte del testo