Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1960 al 22 dicembre 2008. 60 parole tolte.
tolto: L'art. 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1 gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-07-28;786~artunico · fonte del testo