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L'art. 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1 gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici".

Testo in vigore dal 10 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;786~artunico · fonte del testo