Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il ricevitore provinciale puo' concorrere all'asta restando esonerato dal deposito indicato nel penultimo comma dell'art. 51 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e rendersi deliberatario dei beni cauzionali ed extracauzionali espropriati agli esattori delle imposte. In tal caso il ricevitore provinciale resta debitore del relativo prezzo di aggiudicazione, che viene poi compensato con tutto o parte del suo credito o da lui versato agli aventi diritto, giusta il reparto definitivo, a norma di legge, delle attivita' dell'esattore decaduto. Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni quanto agli obblighi del ricevitore provinciale per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilita', di cui all'art. 87 della citata legge sulla riscossione.

Testo in vigore dal 11 aprile 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-24;274~art2 · fonte del testo