Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' soppresso il contributo erariale di guerra, sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.
Testo vigente dal 29 novembre 1951
Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' soppresso il contributo erariale di guerra, sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.
Testo vigente dal 29 novembre 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1219~art4 · fonte del testo