Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1951 al 1 gennaio 1960. 118 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Con effetto dal 1 luglio 1952, l'aliquota dell'imposta erariale sul reddito dei fabbricati e' fissata in ragione del 5 per cento. Le sovrimposte, comunale e provinciale, sul reddito dei fabbricati possono, dalla stessa data, essere applicate fino ai limiti risultanti dalla seguente tabella:
tolto: Per i Comuni: limite normale.......................... L. 3,50 % eccedenza............................... L. 3,50 % ------- secondo limite.......................... L. 7 % ulteriore eccedenza..................... L. 2 % terzo limite............................ L. 9 %
tolto: Per le Province:. limite normale.......................... L. 7,50 % eccedenza............................... L. 1,75 % -------- secondo limite.......................... L. 9,25 % ulteriore eccedenza..................... L. 1,75 % -------- terzo limite............................ L. 11 %
tolto: La sovrimposta a favore delle Camere di commercio e' fissata nella misura massima di lire 0,055 per ogni cento lire di reddito dei fabbricati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1219~art3 · fonte del testo