Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento. La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con la applicazione di aliquote maggiori.

Testo vigente dal 5 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-28;972~artunico · fonte su Normattiva