Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 22 — Agevolazioni fiscali

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonche' quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1° gennaio 1988.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art22 · fonte su Normattiva