Art. 22 — Agevolazioni fiscali
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonche' quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1° gennaio 1988.
Testo vigente dal 9 marzo 1987
