Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1952 al 22 dicembre 2008. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo dello Stato alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'art. 13 della legge 1 settembre 1940, n. 1337, e' stabilito in lire 25 milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio 1946-47, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-48, in lire 250 milioni per l'esercizio 1948-49, in lire 500 milioni per l'esercizio 1949-50, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-51, in lire 600 milioni per l'esercizio 1951-52, ed in lire 500 milioni per l'esercizio 1952-53 e successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-10-20;1348~art1 · fonte del testo