Il Ministro per le finanze provvedera' alla nomina di un funzionario responsabile della ricognizione, da compiersi entro il 31 dicembre 1948, della conservazione e dell'amministrazione dei beni gia' assegnati alla dotazione della corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1. Con legge speciale sara' poi provveduto alla destinazine specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici e all'autorizzazione al Ministro per le finanze alla alienazione di tutto il resto.

Testo vigente dal 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1077~art13 · fonte del testo