Art. 5
Le commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di competenza, debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati. I mobili dichiarati dalle stesse commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana. Le commissioni debbono, entro sei mesi dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro per le finanze per l'approvazione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 ottobre 1973, n.627
1La L. 11 ottobre 1973, n.627 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 371, recante norme sulla destinazione dei beni gia' in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano, viene, elevato da sei mesi a tre anni."
Testo vigente dal 14 novembre 1973
