I trasferimenti del personale, previsti dal primo comma dell'art. 5, sono effettuati previo parere di una Commissione costituita: da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede; da un rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, designato dal Segretario generale; da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro; da un rappresentante del personale previsto dal citato art. 5, designato dal Segretario generale. La Commissione e assistita da un segretario e delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato, a norma del quarto comma del citato art. 5, sono richiesti per il personale di ruolo il parere favorevole dei competente Consiglio di amministrazione; per il personale non di ruolo, la deliberazione della Commissione istituita dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Testo vigente dal 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1077~art7 · fonte del testo