I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non verranno attuati i provvedimenti previsti negli artt. 5 e 6, il personale ivi contemplato dipende ed e' amministrato dal Segretariato generale. Per le spese relative a questo personale si applica l'art. 12 del regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre le variazioni di bilancio necessarie per far fronte alle spese relative al trattamento di quiescenza e alla corresponsione delle indennita' di licenziamento.

Testo vigente dal 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1077~art8 · fonte del testo