Art. 2
Le tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, e la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 747, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle A, B, C e D unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Testo vigente dal 24 settembre 1956
