Art. 4
La tabella B, annessa alla legge 4 maggio 1951, numero 383, indicante il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e' sostituita dalla tabella M unita alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro. Le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalle tabelle C, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, F, G e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e la tabella riassuntiva di ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle N, 0, P, Q ed R unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Testo vigente dal 24 settembre 1956
