Art. 3
Le piante organiche del personale della Magistratura, risultanti dalle tabelle A e B annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, modificate dalle tabelle B e C annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490, e dalle tabelle C e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, modificate dalle tabelle D ed E annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490, sono ulteriormente modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle E, F, G e H, annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro. La tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gia' modificata con la tabella A annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490, e' sostituita dalla tabella I annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro. La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, gia' modificata con la tabella F annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490, e' sostituita dalla tabella L annessa alla presente legge e vistata dal Ministro, per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 24 settembre 1956
