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La durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogata di un anno.

Testo in vigore dal 7 luglio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-06-15;364~artunico · fonte del testo