L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Testo vigente dal 20 novembre 1965

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 314/1993

    Questione inammissibile
    9 luglio 1993

    Gli impugnati artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 non riguardano il regime fiscale dell'indennità e dell'assegno vitalizio rispettivamente attribuiti ai membri del Parlamento e agli ex parlamentari; da tali disposizioni non può quindi derivare la denunciata disparità di trattamento per il regime tributario delle pensioni e quello dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 ottobre 1965, n. 1261, e 47, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Determinazione della indennita' spettante ai membri del Parlamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-10-31;1261~art1 · fonte su Normattiva