L'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonche' delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente. La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovra' provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e complessita' dell'impianto da affidare in manutenzione. Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale". Per gli impianti esistenti, gia' collegati alla rete pubblica, la nuova disciplina concernente la manutenzione degli stessi sara' attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli impianti di proprieta' dell'esercente la cui manutenzione continuera' a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 11 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;75~art1 · fonte su Normattiva