Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1954 al 16 dicembre 2010. 91 parole tolte.
tolto: La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, e' fissata in ragione del 4,00 per cento della retribuzione, di cui il 2,75 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e l'1,25 per cento a carico dell'iscritto. L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente comma ha effetto a partire dal 1 gennaio 1954.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1084~artunico · fonte del testo