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La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, e' fissata in ragione del 4,00 per cento della retribuzione, di cui il 2,75 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e l'1,25 per cento a carico dell'iscritto. L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente comma ha effetto a partire dal 1 gennaio 1954.
Testo in vigore dal 29 novembre 1954 al 16 dicembre 2010
