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In aggiunta ai particolari compiti di propaganda marinara determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 626, la Lega navale italiana provvedera' al potenziamento della propria rete di sedi nautiche, alla loro manutenzione, in modo da assicurarne l'efficienza ed alla distribuzione ai propri gruppi sportivi di imbarcazioni per l'addestramento dei giovani.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;290~art2 · fonte del testo