Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana
Art. 3
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All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
