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La Lega navale italiana in aggiunta ai compiti determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 625, e dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 290, provvedera' all'approntamento di nuove sedi nautiche, al potenziamento di quelle esistenti ed alla distribuzione ai propri organi periferici di imbarcazioni idonee allo esercizio collettivo dello sport velico da parte dei giovani.

Testo in vigore dal 22 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-06-05;320~art2 · fonte del testo